Come calcolare la “nuova scadenza” per i preposti formati prima del 21 dicembre 2021 e con scadenza (quinquennale) prevista oltre il 21 dicembre 2023?
La Legge di Conversione 215/2021 del D.L. 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 20/12/2021 ed è entrata in vigore il giorno successivo.
Tale norma ha introdotto nell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 l’obbligo, penalmente sanzionato con arresto o ammenda, dell’aggiornamento biennale del preposto.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Pertanto, l’obbligo – entrato in vigore il 21/12/2021 – non può avere effetto retroattivo ed è fatto salvo il periodo transitorio previsto fino all’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni (attualmente non è ancora emanato).
Alla luce di quanto sopra, quando deve svolgere l’aggiornamento il preposto?
- chi ha il quinquennio che scade entro il 21/12/2023 rispetta la scadenza già prevista;
- chi ha il quinquennio che scade oltre il 21/12/2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data.
Perché la data del 21/12/2023?
È il riferimento temporale di 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 215/2021 che prevede appunto la periodicità biennale per l’aggiornamento dei preposti.
Il mancato aggiornamento entro il 21/12/2023 è sanzionabile?
La Legge di Conversione n. 215/2021, in quanto norma sanzionata penalmente, non vale retroattivamente.
L’obbligo del mancato aggiornamento biennale potrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023 (salvo nuove disposizioni in materia).