Back

Attestato di formazione in salute e sicurezza sul lavoro per Lavoratori, Preposti e Dirigenti

Guida pratica alla verifica della validità documentale

Per garantire la conformità normativa, abbiamo creato una guida pratica che può supportare nella verifica della validità degli attestati di formazione obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti. Questa guida fornisce una panoramica chiara sui principali elementi da considerare durante il controllo degli attestati.

Quando in una nostra azienda cliente c’è una nuova assunzione richiediamo anche gli attestati di formazione pregressa del dipendente. In tal modo, possiamo verificare la loro conformità e stabilire così il percorso formativo più adatto. Talvolta, capita infatti di individuare tra gli attestati che ci inviano uno o più elementi che lo rendono invalido: un grave danno per il lavoratore che potrebbe non essere stato formato correttamente e incorrere in rischi maggiori e per l’azienda che potrebbe incorrere in sanzioni e inadempienze formative. 

 La guida pratica che abbiamo sviluppato desidera fornire, alle aziende e ai lavoratori, utili linee guida che li supportino concretamente nella comprensione della validità degli attestati di formazione 

Cosa sono gli attestati di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro?

Gli attestati di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro sono documenti che attestano il completamento di corsi di formazione specifici riguardanti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.  

Rappresentano la prova che il discente ha ricevuto la formazione necessaria e che è quindi qualificato per svolgere il suo lavoro in modo sicuro e conforme alle normative. 

 Gli attestati di formazione sono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi a fronte: 

  • della frequenza del 90% delle ore di formazione previste 
  • del superamento della prova di verifica finale 

Gli elementi essenziali degli attestati di formazione

Gli attestati per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti hanno alcuni elementi minimi comuni: 

  • Indicazione del soggetto organizzatore/formatore del corso 
  • Normativa di riferimento 
  • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista 
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
  • Periodo di svolgimento del corso 
  • Firma del soggetto organizzatore 

La verifica

Quando si controlla la validità di un attestato di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro si osserva:

1. IL SOGGETTO FORMATORE

✔️ Controllare che:

1.1 sia presente l’indicazione del soggetto organizzatore del corso 

Il nome dell’ente o l’istituto che ha emesso l’attestato deve essere identificabile, chiaro e completo  

1.2 sia presente la firma del soggetto formatore
1.3 il soggetto formatore sia abilitato alla formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro 

I soggetti formatori abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti sono elencati nell’art.2 dell’Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016, i principali sono: 

  • a) le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche;
  • b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma;
  • c) Ie Università;
  • d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  • e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  • f) I’lNAlL;
  • g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

 Se il soggetto formatore non è abilitato, la frequenza dei suoi corsi non è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

 N.B. Le Regioni pubblicano sul proprio sito web l’elenco degli enti accreditati e i relativi corsi, è possibile quindi verificare che l’ente sia in possesso dell’accreditamento per la specifica tipologia di corso che si intende frequentare.

2. I DATI DEL CORSISTA

✔️ Controllare che:

2.1 i dati personali del corsista siano corretti e completi

Quelli obbligatori sono:

  • nome
  • cognome
  • data di nascita
  • codice fiscale
  • profilo professionale

Per le aziende è una buona prassi controllare, appena si riceve l’attestato del lavoratore, l’esattezza dei dati personali del discente confrontandoli con quelli forniti al momento dell’iscrizione al corso. Qualora ci fossero degli errori è opportuno segnalarli al soggetto formatore e richiederne la correzione.

3. I DATI DEL CORSO

✔️ Controllare che:

3.1 Siano presenti sull’attestato i dati del corso e che questi corrispondano ai requisiti normativi dell’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011

 

Nello specifico:

  • Tipologia di Corso

Lo si identifica dal titolo del corso, questo deve essere completo e corrispondere a quello previsto dalla norma.

  • Durata

Ogni tipologia di corso ha una propria durata specifica, controlla che il numero di ore di formazione o aggiornamento, sia riportato attentamente e corrisponda a quanto definito dalla norma.

  • Data di Svolgimento

L’attestato deve indicare la data di svolgimento del corso, questo è utile per poter calcolare la durata della validità dell’attestato.

Verifica che la data corrisponda effettivamente al periodo di partecipazione e che le normative indicate siano in linea con quelle attuali.

 

N.B. Per un controllo più approfondito è anche possibile richiedere una copia del programma del corso

Così come i contenuti minimi, i temi da affrontare nei corsi sono previsti dall’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

✔️ Controllare che:

4.1 La presenza dei corretti riferimenti normativi 

 

In ogni attestato di formazione deve essere presente il riferimento alle normative specifiche. 

Se desideri approfondire la normativa in merito al corso conseguito potrai iniziare consultando le norme presenti sull’attestato. 

5. LA NUMERAZIONE

✔️ Controllare che:

5.1 La presenza del numero di attestato 

 

Questa indicazione serve per attestarne l’unicità. 

 Per la Regione Lombardia: in base alla Circolare della D.G. Sanità del 17/09/2012, n.7, gli attestati devono recare un numero progressivo che identifichi univocamente ogni singolo attestato. 

L'obbligo di consegna degli attestati

All’art.15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679, il garante della Privacy definisce che “anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.”

L’attestato è personale, quindi intestato al lavoratore, non al datore di lavoro. 

 Per ulteriori approfondimenti vai all’articolo di Punto Sicuro  

Ricordiamo inoltre che il soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento. 

 

Principali norme di riferimento 
  • Art.37 D.Lgs 81/2008
  • Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 – Punto 7 – Punto 2 
  • Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016 – Allegato A 
  • Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 

N.B. Le indicazioni fornite in questo articolo sono di carattere generale e potrebbero variare per alcuni settori o regioni. Contatta i nostri consulenti formazione per avere ulteriori informazioni >

I prossimi corsi di Sicurema

Nessun evento trovato!
Carica altro
Sicurema
Sicurema