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Obbligo di formazione per la sicurezza fuori dall’orario part-time

Un lavoratore dipendente part-time non può rifiutarsi di seguire un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza in un orario diverso da quello previsto dal proprio contratto. E’ ciò che ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 20259/2023). Cosa significa? Analizziamo la questione nel dettaglio.

Un lavoratore part time può essere licenziato se rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza fuori dal proprio orario di lavoro part-time, a patto che rientri nei limiti massimi previsti dalla legge. In altre parole, svolgere la formazione obbligatoria al di fuori dell’orario part-time concordato viene considerato come lavoro supplementare (un lavoro che, pur eccedendo i limiti del part-time, rientra in quelli di un contratto di lavoro full-time) e, come tale, in base alla normativa vigente, non può essere rifiutato.

Il dipendente può rifiutarsi solo in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute o familiari.

La questione è emersa in seguito a un licenziamento di un dipendente che aveva rifiutato di completare un corso obbligatorio poiché le ultime quattro ore ricadevano fuori dall’orario di lavoro part-time. Si è trattato di un licenziamento per “giustificato motivo oggettivo“, che riguarda l’ambito dell’organizzazione e della produttività dell’azienda.

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, infatti, ha lo scopo di garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori per prevenire i rischi e gli incidenti nel proprio luogo di lavoro.

In base alla sentenza della Corte di Cassazione, il datore di lavoro ha l’obbligo – che non può essere eluso – di assicurare ai dipendenti una formazione adeguata: il rifiuto del lavoratore, se non giustificato dai suddetti motivi, potrebbe quindi comportare il termine del rapporto di lavoro.

Sicurema
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