In assenza del nuovo accordo Stato regioni, per cui si dovrà aspettare, probabilmente, ancora qualche mese, si continua ad applicare l’accordo vigente che regolamenta l’aggiornamento quinquennale per i preposti, secondo la Circolare n.1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
“In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue. I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.”
È importante sottolineare che la Legge di conversione n.215/2021, entrata in vigore il 21/12/2021, prevede che chi ha aggiornato la propria formazione come Preposto prima del 21/12/2021, con una scadenza entro il 21/12/2023, può rispettare la cadenza quinquennale. Il mancato aggiornamento biennale sarà sanzionabile a partire dal 21/12/2023.
In conclusione, quindi, non saranno previste sanzioni in seguito al mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato-Regioni.