La figura del ‘preposto’ è sicuramente una tra le figure chiave della sicurezza nei luoghi di lavoro per questo, la persona individuata a ricoprire tale ruolo, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.
La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L’obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale è stato introdotto nell’art. 37 del DLgs 82/2008 da tale legge.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l’obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio previsto fino all’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, inizialmente previsto entro giugno 2022 (e non ancora emanato alla data odierna).
PERIODICITÀ BIENNALE PER LA FORMAZIONE PREPOSTI
Alla luce di quanto sopra, quando devo svolgere l’aggiornamento al preposto?
- chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.
- chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data;
Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell’aggiornamento può farlo e si pone così nell’ottica virtuosa del miglioramento continuo.
FORMAZIONE “IN PRESENZA”
La Circolare Inail 1/2022 del 16/02/2022 ha chiarito che in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni rimangono in vigore i dettami previsti dal Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
La circolare conferma che fino all’emanazione del nuovo Accordo è ammessa la formazione in modalità e-learning per i moduli 1-5 del programma di formazione e per l’aggiornamento (corso completo).
Inoltre, la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza.
In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, sui nuovi compiti del preposto è altamente consigliabile.