Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, il Decreto 15 novembre 2023, con l’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia all’INAIL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il 13 gennaio scorso, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato l’elenco ufficiale delle malattie professionali riconosciute (D.P.R. 1124/1965, modificato dal DM 15 novembre 2023), che ha integrato nuove patologie legate a specifici settori industriali, segnando un passo significativo per una maggiore tutela dei lavoratori.
In Italia, nel 2023, le denunce di malattie professionale elaborare dall’INAIL sono state 72.754, dodicimila in più (+19,7%) rispetto al precedente anno, 55.205 (+31,6%) nel 2021, 44.995 (+61,6%) nel 2020.
I settori più interessati dall’aumento delle denunce sono l’industria, i servizi e l’agricoltura, e l’aumento interessa tutte le aree del paese, a partire dal Sud (+27,3%), Nord-Ovest (+20,4%), Centro (+19,7%), Nord-Est (+16,2%) e Isole (+8,4%).
In ottica di genere si rilevano 8.748 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 44.859 a 53.607 (+19,5%), e 3.232 in più per le lavoratrici, da 15.915 a 19.147 (+20,3%).
Il sistema osteo-scheletrico e del tessuto connettivo, il sistema nervoso e dell’orecchio rimangono le malattie professionali più denunciate, di seguito a tumori, patologie del sistema respiratorio ed a disturbi psichici e comportamentali.
Cosa sono le malattie professionali
Per malattia professionale, si intende una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, a causa dell’esposizione, nel tempo, a una serie di fattori relativi all’ambiente e al luogo di lavoro in cui svolge la sua attività.
La causa della malattia professionale agisce quindi lentamente e progressivamente sull’organismo e deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico (D.Lgs. 81/08), infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Da non confondere con infortunio sul lavoro, per esempio la frattura di un arto cadendo da un’impalcatura non è di per sé malattia professionale. Questo perché, anche se direttamente legata all’attività che si sta svolgendo, accade all’improvviso e in un periodo di tempo breve.
Malattie professionali tabellate e non tabellate
Le malattie professionali si distinguono in malattie professionali tabellate e non tabellate.
Per entrambe è riconosciuto il diritto alla prestazione assicurativa ma, per quanto riguarda le malattie non tabellate, il lavoratore ha l’onere di dimostrare che la patologia abbia un’origine professionale.
La copertura assicurativa INAIL (D.P.R. n. 1124 del 1965) ricomprende malattie c.d. tabellate riconosciute dalla legge e come tali assistite da una presunzione legale di collegamento con l’attività professionale svolta dal lavoratore; pertanto il lavoratore, ai fini dell’erogazione delle prestazioni, dovrà soltanto dimostrare di aver svolto mansioni direttamente ricollegabili a quelle tipiche comportanti la specifica malattia.
Nel caso in cui invece il lavoratore contragga una malattia professionale non tabellata, per poter ottenere le prestazioni INAIL, è chiamato ad assolvere il più gravoso onere probatorio attinente alla dimostrazione in concreto del nesso causale tra la patologia accusata e le condizioni di lavoro.
Elenco ufficiale 2024
L’elenco delle malattie professionali (D.P.R. 1124/1965, modificato dal DM 15 novembre 2023), per cui è obbligatoria la denuncia all’INAIL (come dettato dal Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014) da parte del medico competente che ne riconosca l’esistenza, è suddiviso in 3 liste, in base alla correlazione tra il lavoro svolto e la persona ammalata.
Lista I – malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
– gruppo 1 – malattie da agenti chimici esclusi i tumori
– gruppo 2 – malattie da agenti fisici esclusi i tumori
– gruppo 4 – malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori
– gruppo 5 – malattie della pelle esclusi i tumori
– gruppo 6 – tumori professionali;
Lista II – malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
– gruppo 1 – malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
– gruppo 2 – malattie da agenti fisici
– gruppo 6 – tumori professionali
– gruppo 7 – malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro;
Lista III – malattie la cui origine lavorativa è possibile
– gruppo 1 – malattie da agenti chimici esclusi i tumori
– gruppo 2 – malattie da agenti fisici
– gruppo 6 – tumori professionali.
Pertanto, nella lista 1 saranno ricomprese le dermatiti allergiche da contatto, l’asma bronchiale, vari tipi di neoplasie (tra cui vescica, polmone, pelle, stomaco, leucemie, rene, ovaio, ecc.) e in generale tutti i tumori correlati al lavoro.
In lista 2 invece (quindi con limita probabilità di relazione con l’attività lavorativa) troviamo disturbi post traumatici da stress; malattie psichiche e psicosomatiche.
Ogni patologia è classificata in base all’agente che potrebbe averne causato l’insorgenza ed è identificata da un codice da utilizzare durante la fase di denuncia.
Fonte:
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2023 – Elenco pubblicato in gazzetta il 13 gennaio 2024
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