Smart Working: dal 7 aprile l’omessa informativa diventa reato
A partire dal 7 aprile 2026, l’obbligo di consegna dell’informativa sulla sicurezza per i lavoratori in smart working non è più un mero adempimento burocratico: la sua omissione è ora sanzionata penalmente.
La recente Legge PMI 2026 ha infatti introdotto il comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, equiparando formalmente la mancata informativa sullo smart working alla mancata formazione e informazione dei lavoratori.
Le nuove sanzioni: cosa rischia il Datore di Lavoro
In caso di mancata consegna o di mancato aggiornamento annuale dell’informativa ai lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le conseguenze sono severe:
- Arresto: da 2 a 4 mesi;
- Ammenda: da 1.708,61 € a 7.403,96 €.
Nota bene: La sanzione scatta non solo per la mancata consegna iniziale, ma anche per il mancato rinnovo della stessa con cadenza annuale.
Caratteristiche dell’informativa e dell’accordo
Per essere a norma e tutelare l’azienda, la documentazione deve rispondere a requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente.
1) L’informativa annuale sulla sicurezza
Deve essere analitica e non generica. Nello specifico deve:
- Individuare i rischi generali e i rischi specifici legati alla modalità agile.
- Essere consegnata a tutti i lavoratori con accordo di smart working attivo (con obbligo di ricevuta di consegna per fini probatori).
- Essere inviata formalmente anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2) L’accordo individuale e il diritto alla disconnessione
L’accordo scritto tra le parti deve integrare aspetti gestionali fondamentali:
- Potere direttivo: definizione delle modalità di esercizio del controllo da parte del datore di lavoro.
- Tempi di riposo: garanzia del rispetto delle pause.
- Diritto alla disconnessione: deve essere esplicitato chiaramente come e quando il lavoratore può spegnere i dispositivi, assicurando l’assenza di ripercussioni sul piano disciplinare o retributivo.
I rischi da valutare: non solo postazione di lavoro
L’informativa deve guidare il lavoratore nella prevenzione di rischi che, fuori dal contesto ufficio, diventano più complessi da monitorare:
- Attrezzature: Uso prolungato del videoterminale e corretto setup dei dispositivi
- Ergonomia: Posture scorrette e idoneità degli arredi domestici.
- Ambiente: Organizzazione e igiene degli spazi di lavoro scelti dal dipendente.
- Psicosociali: Isolamento sociale, stress da iper-connessione e difficoltà nella gestione del tempo.
Conclusioni: cosa cambia per le aziende?
In sostanza, il contenuto dell’informativa (già previsto dalla Legge 81/2017) non cambia, ma a mutare drasticamente è il rigore formale richiesto.
Se finora la prassi era diffusa ma talvolta trascurata nella sua periodicità, da oggi è indispensabile:
- Tracciare ogni invio con data certa (PEC, firma per ricevuta, portali aziendali con log di lettura).
- Scadenzare l’aggiornamento annuale per evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dal nuovo comma 7-bis.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/08 (Introdotto dalla Legge PMI 2026)
- Linee guida INAIL
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