Smart Working: dal 7 aprile l’omessa informativa diventa reato

A partire dal 7 aprile 2026, l’obbligo di consegna dell’informativa sulla sicurezza per i lavoratori in smart working non è più un mero adempimento burocratico: la sua omissione è ora sanzionata penalmente. 

La recente Legge PMI 2026 ha infatti introdotto il comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, equiparando formalmente la mancata informativa sullo smart working alla mancata formazione e informazione dei lavoratori. 

Le nuove sanzioni: cosa rischia il Datore di Lavoro 

In caso di mancata consegna o di mancato aggiornamento annuale dell’informativa ai lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le conseguenze sono severe: 

  • Arresto: da 2 a 4 mesi; 
  • Ammenda: da 1.708,61 € a 7.403,96 €. 

Nota bene: La sanzione scatta non solo per la mancata consegna iniziale, ma anche per il mancato rinnovo della stessa con cadenza annuale. 

Caratteristiche dell’informativa e dell’accordo 

Per essere a norma e tutelare l’azienda, la documentazione deve rispondere a requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente. 

1) L’informativa annuale sulla sicurezza 

Deve essere analitica e non generica. Nello specifico deve: 

  • Individuare i rischi generali e i rischi specifici legati alla modalità agile. 
  • Essere consegnata a tutti i lavoratori con accordo di smart working attivo (con obbligo di ricevuta di consegna per fini probatori). 
  • Essere inviata formalmente anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
2) L’accordo individuale e il diritto alla disconnessione 

L’accordo scritto tra le parti deve integrare aspetti gestionali fondamentali: 

  • Potere direttivo: definizione delle modalità di esercizio del controllo da parte del datore di lavoro. 
  • Tempi di riposo: garanzia del rispetto delle pause. 
  • Diritto alla disconnessione: deve essere esplicitato chiaramente come e quando il lavoratore può spegnere i dispositivi, assicurando l’assenza di ripercussioni sul piano disciplinare o retributivo. 
I rischi da valutare: non solo postazione di lavoro 

L’informativa deve guidare il lavoratore nella prevenzione di rischi che, fuori dal contesto ufficio, diventano più complessi da monitorare: 

  • Attrezzature: Uso prolungato del videoterminale e corretto setup dei dispositivi 
  • Ergonomia: Posture scorrette e idoneità degli arredi domestici. 
  • Ambiente: Organizzazione e igiene degli spazi di lavoro scelti dal dipendente. 
  • Psicosociali: Isolamento sociale, stress da iper-connessione e difficoltà nella gestione del tempo. 
Conclusioni: cosa cambia per le aziende? 

In sostanza, il contenuto dell’informativa (già previsto dalla Legge 81/2017) non cambia, ma a mutare drasticamente è il rigore formale richiesto. 

Se finora la prassi era diffusa ma talvolta trascurata nella sua periodicità, da oggi è indispensabile: 

  1. Tracciare ogni invio con data certa (PEC, firma per ricevuta, portali aziendali con log di lettura). 
  2. Scadenzare l’aggiornamento annuale per evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dal nuovo comma 7-bis. 
Riferimenti normativi: 
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
  • Legge 22 maggio 2017, n. 81 
  • Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/08 (Introdotto dalla Legge PMI 2026) 
  • Linee guida INAIL 

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