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Interpello n. 4 del 2024: obbligo della presenza del preposto nelle attività in appalto

L’Interpello n. 4 del 2024, emanato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiarisce alcune questioni sull’obbligo di individuare un preposto nelle attività in appalto, in conformità con l’art. 26 del D.lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. Questo interpello fornisce risposte a specifiche domande avanzate dalla Camera di Commercio di Modena, in merito alla necessità della presenza fisica del preposto durante le attività lavorative svolte in regime di appalto.

Domande e Risposte dell’Interpello

 

  1. Obbligatorietà della figura del preposto in appalto

L’Interpello conferma che è sempre obbligatoria la presenza di un preposto nelle attività in appalto, anche quando le attività sono svolte da un piccolo numero di lavoratori, come due o uno soltanto. Questo perché il preposto svolge un ruolo fondamentale di supervisione e vigilanza, indipendentemente dalla dimensione del gruppo di lavoro.

 

  1. Preposto fisicamente presente sul luogo di lavoro

La Commissione chiarisce che il preposto deve essere fisicamente presente presso il luogo in cui si svolgono le attività. Non è sufficiente nominare un responsabile esterno, come un project manager che non si reca sul luogo di lavoro. Questa decisione rafforza il principio secondo cui il preposto deve essere in grado di intervenire tempestivamente in caso di necessità, per garantire l’efficacia delle misure di sicurezza.

  1. Preposto in caso di lavoratore unico

Anche se l’attività in appalto è svolta da un solo lavoratore, deve comunque essere designato un preposto. Tuttavia, in questo caso specifico, il datore di lavoro può assumere direttamente la funzione di preposto, ma solo come ultima risorsa, nel caso in cui il contesto organizzativo sia di modesta complessità. La coincidenza del ruolo di datore di lavoro e preposto è accettabile solo in situazioni straordinarie e ben definite.

 


 

Riferimenti Normativi

L’Interpello n. 4/2024 richiama diversi articoli del D.lgs. 81/08:

  • Art. 18: gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente includono l’individuazione del preposto per la vigilanza.
  • Art. 19: specifica i doveri del preposto, come la vigilanza e la segnalazione di eventuali pericoli o deficienze delle attrezzature.
  • Art. 26: impone che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 


Mancata individuazione del preposto

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla designazione del preposto può comportare sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti, come previsto dall’art. 55 del D.lgs. 81/08. In particolare, la mancata designazione del preposto nei contratti di appalto può portare a sanzioni pecuniarie e amministrative.

L’Interpello n. 4 del 2024 fornisce chiarimenti sull’individuazione del preposto nelle attività in appalto, ribadendo l’importanza della sua presenza fisica sul luogo di lavoro e la necessità di garantire una vigilanza costante sulla sicurezza. Le aziende che operano in regime di appalto devono quindi adeguare i propri processi organizzativi per essere conformi alle normative vigenti e prevenire sanzioni.

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