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Accertamento di idoneità tecnica degli addetti antincendio: quando è obbligatorio?

L’articolo illustra l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendio, come previsto dal D.M. 2 settembre 2021, per i lavoratori in determinate attività elencate nell’Allegato IV del decreto. Descrive inoltre le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità tecnica presso i Comandi dei Vigili del Fuoco, le scadenze degli attestati e il supporto offerto da Sicurema per la gestione di tali esami.

VVF

La normativa vigente (art. 5 comma 2 del D.M. 2/9/21) stabilisce l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica (di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609) per i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze che operano in luoghi di lavoro dove si svolgono le attività elencate nell’allegato IV del D.M. 2/09/21.

In altre parole, gli addetti antincendio, in alcuni casi specifici, dopo aver svolto il corso di formazione antincendio previsto dal D.M. 2/9/21 devono effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica nel Comando dei Vigili del Fuoco (VVF) competente sul territorio.

Quali sono i “casi specifici”?

Nell’approfondimento che segue risponderemo a questa e ad altre domande comuni sul tema.

Partiamo dal principio: quali sono i luoghi di lavoro per cui è richiesta l’idoneità tecnica?

 

La risposta, come abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo, è nell’allegato IV del D.M. 2/09/21:

 

D.M. 2 settembre 2021, allegato IV

ELENCO ATTIVITÀ
  • Stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  • alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 persone presenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

In aggiunta alle indicazioni in tabella, l’art. 5, comma 3, del D.M. 2/9/21 stabilisce che se il datore di lavoro, su base volontaria, ritiene necessario comprovare l’idoneità tecnica degli addetti antincendio, la stessa dovrà essere effettuata secondo le procedure indicate nell’art. 3 della legge 28/11/96 n.609.

Esmi antincendio
Organizzazione dell’esame di idoneità tecnica: come e dove si svolge?

 

L’accertamento di idoneità si articola in tre parti: una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. Vediamole nel dettaglio.

  • Prova scritta: compilazione di un questionario a risposta multipla (15 domande a cui rispondere in 30 minuti)
  • Prova orale: approfondimento degli argomenti trattati nel corso di formazione antincendio con particolare attenzione alle materie su cui il candidato ha dimostrato una non completa conoscenza nella prova scritta.
  • Prova pratica: spegnimento di un fuoco con estintore portatile e, in alcune prove stabilite dalla Commissione, prove sulla conoscenza dell’uso di naspi e idranti.

In seguito al superamento delle tre prove, il Comando Provinciale dei VVF emetterà l’attestato di idoneità tecnica addetti antincendio.

L’esame si svolge presso i comandi dei VVF provinciali di riferimento, rispetto alla sede lavorativa. Tuttavia, è possibile richiederle di effettuarlo presso la propria azienda se le strutture e lo spazio sono idonei allo svolgimento.

L’attestato di idoneità tecnica ha una scadenza?

 

Nella quasi totalità dei casi, l’idoneità tecnica non ha una scadenza. Al contrario, l’attestato per addetti antincendio conseguito dopo aver frequentato il corso di formazione necessita di un aggiornamento periodico ogni 5 anni la cui durata varia in base al livello di rischio.

 


 

L’esame di idoneità tecnica è rivolto solo alle aziende di livello di rischio 3?

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’esame non è previsto solo per le aziende di livello 3. I luoghi di lavoro e le attività per cui è obbligatorio sono elencati nell’allegato IV del D.M 2/9/21 (sopra indicato). In altre parole, l’obbligo o meno di effettuare l’esame non dipende in modo specifico dal livello di rischio incendio dell’azienda.


Supporto di Sicurema S.r.l. per la gestione degli esami presso i VVF

 

Sicurema si occupa da anni di supportare le aziende nella gestione degli esami di idoneità tecnica presso i Comandi dei VVF operativi sul territorio nazionale in ogni fase del processo:

 

  • Gestione rapporti con i VVF (date per esami, comunicazioni di servizio);
  • Pagamento quote di iscrizione VVF comprese marche da bollo;
  • Raccolta documentazione e presentazione domanda di iscrizione ed allegati (marca da bollo, attestati, cv formatore, elenco partecipanti);
  • Fornitura materiale per prove pratiche esami (estintori, vaschetta simulazione incendio, etc.) (consegnato in loco il giorno dell’esame);
  • Ritiro attestati (in originale) presso i Comandi dei VVF interessati.

 

Se hai bisogno di maggiori informazioni scrivi a info@sicurema.it o chiama il +39 02 383 4821

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