Formazione entro 30 giorni dall’assunzione: quali aziende possono davvero usufruirne?
L’Art. 1-bis della Legge 198/2025 ha introdotto una flessibilità attesa da tempo per il comparto turistico, permettendo di completare il percorso di formazione (Generale e Specifica) entro 30 giorni dall’assunzione. Tuttavia, l’applicazione di questa deroga non è universale. Di seguito l’elenco dettagliato delle attività che possono usufruirne e le condizioni essenziali affinché la norma sia valida.
1) Attività che beneficiano della deroga
La possibilità di posticipare la formazione riguarda le imprese appartenenti ai seguenti cluster:
- Imprese turistico-ricettive: alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanza, ostelli, villaggi turistici, campeggi e rifugi alpini.
- Pubblici esercizi (somministrazione): ristoranti, trattorie, bar, caffè, gelaterie, pizzerie e locali notturni con somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi della L. 287/1991);
- Agriturismi: aziende agricole che svolgono attività di ricezione e somministrazione (L. 96/2006);
- Imprese termali: stabilimenti che erogano prestazioni sanitarie o di benessere con acque termali (L. 323/2000).
2) Le esclusioni importanti
La deroga non si applica se l’attività principale dell’azienda non rientra in quelle sopra elencate, anche se legata al turismo. Sono esclusi:
- Agenzie di viaggio e tour operator;
- Guide e accompagnatori turistici;
- Stabilimenti balneari (ad eccezione del solo personale impiegato nel bar/ristorante interno);
- Personale in appalto: se un’azienda esterna fornisce servizi (esempio: pulizie o security) presso un hotel, quel personale deve essere formato prima dell’inizio attività, poiché il datore di lavoro non appartiene al settore turismo.
3) Condizioni di decadenza immediata
La deroga dei 30 giorni decade immediatamente (rendendo obbligatoria la formazione preventiva) se:
- il lavoratore deve utilizzare attrezzature specifiche che richiedono abilitazione (esempi: carrelli elevatori, PLE, trattori) secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025;
- la mansione è classificata come rischio alto non strettamente legata allo standard del comparto (esempio: manutentori di impianti complessi).
È fondamentale ricordare che la deroga riguarda esclusivamente la formazione (Art. 37 D.Lgs 81/08). L’obbligo di informazione (Art. 36) sui rischi specifici, le procedure di emergenza e il primo soccorso resta inderogabile: deve essere assolto il primo giorno, prima che il lavoratore acceda alla propria postazione.
Fonti
- Legge n. 198/2025, Art. 1-bis – Gazzetta Ufficiale.
Videoconferenza e aula
Formazione Antincendio Livello 2
Il corso è rivolto agli Addetti Antincendio in aziende di livello 2, una parte si terrà in videoconferenza e una in aula e prevede una prova pratica di estinzione. ...
Videoconferenza e aula
Formazione Antincendio Livello 3
Il corso è rivolto agli Addetti Antincendio in aziende di livello 3, una parte si terrà in videoconferenza e una in aula e prevede una prova pratica di estinzione. ...
Videoconferenza e aula
Aggiornamento Antincendio Livello 3
Il corso è rivolto agli Addetti Antincendio in aziende di livello 3, una parte si terrà in videoconferenza e una in aula e prevede una prova pratica di estinzione. ...

