Decreto 31 marzo 2026: le novità sulla prevenzione incendi nelle scuole
Il Decreto del 31 marzo 2026 introduce importanti aggiornamenti in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola non ancora pienamente conformi alla normativa vigente.
L’obiettivo del provvedimento è definire un percorso graduale ma concreto di adeguamento, garantendo al tempo stesso condizioni minime di sicurezza già durante la fase transitoria.
Novità principali
1) Adeguamento per fasi: le nuove scadenze
Il decreto introduce scadenze differenziate, articolate in due momenti chiave:
- entro 9 mesi dalla pubblicazione (8 gennaio 2027):
-
- attuazione delle misure essenziali di sicurezza antincendio
-
- presentazione di una prima SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
- entro il 31 dicembre 2027:
-
- adeguamento a tutte le prescrizioni antincendio
-
- presentazione della SCIA definitiva che attesti la piena conformità
2) Misure minime obbligatorie nel periodo transitorio
Durante il periodo di adeguamento, le scuole devono garantire almeno le principali misure di sicurezza previste dal DM 26/08/1992, tra cui:
- presenza di estintori
- sistemi di allarme o diffusione sonora
- illuminazione di emergenza
- segnaletica di sicurezza
- rispetto delle norme di esercizio antincendio
Queste misure rappresentano un livello minimo indispensabile per ridurre il rischio.
3) Rafforzamento delle misure gestionali
In attesa del completamento degli interventi strutturali, il decreto pone particolare attenzione agli aspetti organizzativi. In particolare, è richiesto di:
- adottare misure basate sulla valutazione del rischio incendio
- pianificare ed effettuare esercitazioni antincendio
- garantire la formazione specifica del personale addetto alla gestione delle emergenze
- mantenere aggiornata e disponibile la documentazione relativa alla sicurezza
4) Il ruolo centrale della SCIA antincendio
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) diventa l’elemento centrale del processo di adeguamento:
- una SCIA “intermedia” per attestare l’adozione delle misure minime
- una SCIA finale, al termine del percorso, per certificare la piena conformità
Il tutto avviene sotto il controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
5) Coerenza con il Codice di prevenzione incendi
Gli interventi possono essere realizzati secondo diverse modalità:
- applicando la normativa tradizionale (DM 26 agosto 1992)
- utilizzando il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), anche per fasi
- seguendo eventuali progetti in deroga già approvati
Questa flessibilità consente di adattare gli interventi alle caratteristiche specifiche degli edifici.
Sintesi
Il Decreto 31 marzo 2026 introduce un approccio più strutturato alla sicurezza antincendio nelle scuole:
- supera la logica delle proroghe generalizzate
- definisce un percorso progressivo e controllato di adeguamento
- garantisce livelli minimi di sicurezza già nel breve periodo
- rafforza il ruolo della gestione, della formazione e della responsabilità organizzativa
- conferma il 31 dicembre 2027 come termine ultimo per l’adeguamento completo
Fonte
- Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026
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