LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO NEGLI ASILI NIDO CON PIÙ DI 30 PERSONE

Quadro Normativo di Riferimento

 

La Regola Tecnica Verticale (RTV) V.9, approvata con il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2020, ha aggiornato gli standard di sicurezza antincendio per gli asili nido. La norma integra il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.), introducendo disposizioni specifiche per le attività rivolte alla prima infanzia.

La normativa si applica agli asili nido con oltre 30 occupanti, includendo bambini, educatori, ausiliari e altri presenti abitualmente nella struttura.

Formazione degli Addetti Antincendio: requisiti essenziali

 

Secondo quanto previsto dalla normativa:

  • Gli asili nido con oltre 30 persone devono essere classificati a rischio incendio medio.
  • La formazione degli addetti antincendio deve quindi essere conforme ai corsi di livello medio, come stabilito dal DM 2 settembre 2021.
  • Tutto il personale deve essere formato in materia di prevenzione incendi, gestione dell’emergenza e utilizzo dei presidi antincendio.
  • Devono essere presenti almeno 4 addetti con attestato di idoneità tecnica (rilasciato dai Vigili del Fuoco) per strutture fino a 50 occupanti. Oltre tale soglia, il numero degli addetti viene definito dalla valutazione del rischio.

 

Prove di Emergenza Obbligatorie

 

La normativa prevede anche obblighi precisi in termini di esercitazioni:

  • Almeno 3 prove di evacuazione ogni anno scolastico.
  • La prima prova deve avvenire entro due mesi dall’avvio dell’anno educativo.
  • Tutte le prove devono essere documentate e possono essere usate come base per aggiornare le misure di emergenza.

Scarica la norma che ha aggiornato gli standard di sicurezza antincendio per gli asili nido.

it_ITIT