Il DM del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale del 6 giugno 2015, prevede che i titolari degli impianti siano responsabili dell’attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia dell’incolumità del pubblico, degli atleti e del personale addetto.
Nel corso degli anni sono state individuate misure di prevenzione e di protezione sempre più finalizzate a garantire sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, deve essere infatti nominato un responsabile della piscina che può essere sia il proprietario della struttura sia il gestore della stessa. Tale figura ha il compito di:
- redigere tutta la documentazione relativa alla sicurezza (DVR; POS; PDE,…)
- nominare il personale addetto alla sicurezza dell’impianto;
- formare e informare gli addetti agli impianti;
- effettuare e registrare controlli periodici del corretto funzionamento dell’impianto.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere anche:
- potenziali rischi igienico-sanitari;
- punti o fasi in cui si possono verificare i rischi;
- misure preventive da adottare e relativo sistema di monitoraggio;
- azioni correttive;
- verifiche del POS e PDE;
- aggiornamento delle procedure dei sistemi di prevenzione e protezione, dei soggetti coinvolti in tali procedure, con definizione di incarichi specifici;
- procedure di attuazione;
- mansioni a rischio che richiedono un’idoneità professionale.
Il responsabile deve eseguire controlli interni secondo protocolli di gestione e di auto-controllo e tenere a disposizione della ASL, per i controlli esterni e per almeno due anni, sia il documento di valutazione dei rischi sia:
- il registro dei requisiti tecnico-funzionali con indicazione delle dimensioni e del volume di ciascuna vasca, numero dei filtri, portata delle pompe, sistema di manutenzione;
- il registro dei controlli dell’acqua della vasca che dovrà contenere:
– esiti di controllo di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura e pH;
– lettura del contatore installato nella tubazione di mandata dell’acqua di immissione per il calcolo della quantità di acqua di reintegro;
– quantità e denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua;
– data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;
– numero dei frequentatori dell’impianto.
Il titolare dell’impianto è tenuto a correggere valori in contrasto con i parametri igienico-sanitari previsti con ripristino delle condizioni ottimali, a dare tempestiva comunicazione alla ASL in caso di rischi per la salute umana e a nominare i soggetti responsabili dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti, sulla base delle figure professionali individuate dalle Regioni.
La UNI EN 15288-1:2010 specifica i requisiti di sicurezza per la progettazione, la pianificazione, la costruzione, la gestione delle piscine e fornisce indicazioni relative ai rischi connessi con le caratteristiche progettuali, che devono garantire un ambiente sicuro.
La UNI EN 15288-2:2009 specifica i requisiti di sicurezza per il funzionamento e la gestione delle piscine. Le indicazioni fornite in questa norma coprono i rischi sia per il personale sia per gli utenti delle piscine pubbliche, identificando le precauzioni necessarie al conseguimento della sicurezza.
Per un utilizzo sicuro della piscina, è necessario considerare i requisiti organizzativi e le procedure di emergenza. Entrambi sono definiti secondo principi operativi generali, elencati in quattro passi fondamentali:
- elaborazione di una policy in merito alla gestione della salute e sicurezza degli utenti;
- esecuzione di un’analisi del rischio specifica;
- definizione di un organigramma che identifichi ruoli e responsabilità;
- monitoraggio delle performance del sistema.
I controlli esterni sono effettuati secondo i criteri stabiliti da ciascuna Regione in base ad appositi piani di controllo e vigilanza, alle modalità e frequenza tarate sugli impianti esistenti e a protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell’impianto.
Le ASL, in caso di inadempienza di prescrizioni, possono comunicare al responsabile le sanzioni stabilite dalla Regione.