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Registro dei controlli antincendio: è davvero sempre obbligatorio?

Il “Registro dei Controlli antincendio” o “Registro antincendio” è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 poi abrogato da D.P.R. 151/2011. La predisposizione del Registro è prevista, ora, in modo esplicito, per tutte le attività lavorative, dal nuovo Decreto 1° settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022.

Con il Decreto controlli del 1° settembre 2021 (“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) sono state definite le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio che dovranno essere svolte sia dagli addetti antincendio che dal personale di manutenzione.

Il DM 1° settembre del 2021 oltre ad interessare quelle attività che hanno l’obbligo della tenuta del registro poichè soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, (allegato I del DPR 151/11), coinvolge anche tutte quelle attività dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio solo gli estintori) in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente. In sostanza il registro antincendio è obbligatorio per tutte le attività produttive (incluse quelle di dimensioni più piccole).

 L’allegato I del recente DM 1° Settembre 2021  specifica che il datore di lavoro è tenuto a predisporre un registro dove annotare “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione“.

Il registro dei controlli periodici, che in caso di controlli deve essere messo a disposizione degli organi competenti, deve essere adeguatamente intestato, riportando ragione sociale e indirizzo dell’azienda e deve avere le pagine numerate al fine di poterne controllare in ogni istante l’integrità. Nello stesso bisognerà annotare tutti i controlli periodici che vengono effettuati, quindi le attività che vengono svolte con la relativa data, insieme alla lista dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro. E’ necessario fornire inoltre, un elenco del personale incaricato delle attività.

Tutti gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali che dovranno concludere il loro percorso formativo entro il 22 settembre 2023.

La sorveglianza che riguarda l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti, non prima di aver ricevuto adeguate istruzioni.

Quali sono le norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio?

L’allegato I del recente DM 1° Settembre 2021 elenca le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo dei seguenti impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio:

  • Estintori: UNI 9994-1;
  • Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
  • Impianti sprinkler: UNI EN 12845;
  • Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
  • Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
  • Sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
  • Sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
  • Sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
  • Sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
  • Sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
  • Sistemi ad acqua nebulizzata (water-mist): UNI EN 14972-1;
  • Sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
  • Sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
  • Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
  • Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.

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