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Modifiche ed integrazioni al DM 37/2008: installazione di impianti in edifici civili

Pubblicato in GU il Decreto 29 settembre 2022 n. 192 del Ministero dello sviluppo economico che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

 

Il decreto 192/22 modifica il DM 37/2008 sugli impianti negli edifici civili, ampliando e diversificando le tipologie di impianti elettronici di comunicazione e introducendo un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato” .

A decorrere dal 28 dicembre 2022, entreranno in vigore le seguenti modifiche al DM 37/08:

  • Il DM 192/22 modifica l’articolo 1 del DM 37/2008 prevedendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti». Per tali impianti andrà richiesta la dichiarazione di conformità. Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”.
  • Il DM 192/22 modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37/2008 nella definizione del Punto di consegna delle forniture definendolo come “il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»
  • Il DM 192/22 ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato)del DM 37/2008 che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37. Le sue responsabilità consistono nel rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).

  1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Sicurema
Sicurema

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