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Interpello n. 1/2023: più medici competenti per la sorveglianza sanitaria nello smart working

Il DL può nominare più medici competenti individuandone uno come addetto al coordinamento delle attività, per proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori da remoto dislocati in diverse aree del territorio.

Il 1° febbraio 2023 la Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica le informazioni in merito all‘interpello n. 1/2023, fornendo un parere in merito alla nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working, con lo scopo primario di garantire loro le stesse condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il quesito vuole chiarire se sussiste, per il datore di lavoro, la possibilità di individuare con apposita nomina medici competenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già nominati, al fine di garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori in regime di smart working.

Nello specifico viene richiesta la possibilità di nominare ulteriori medici competenti che siano più vicini ai lavoratori che operano in attività di lavoro agile, ad esempio senza obbligarli a recarsi presso la sede di lavoro in relazione alle attività normate dall’articolo 41 D.Lgs. 81/2008.

La Commissione ritiene che, “ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008“, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Viene inoltre precisato che le nomine devono essere necessariamente sottese da particolari esigenze organizzative come nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonchè quando ne emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

E’ esclusa l’esecuzione di visite mediche su “delega” o “per procura” da parte del medico competente nominato nei confronti di altri medici, sebbene anch’essi in possesso dei requisiti per esercitare tale attività. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta normativa.

Il Datore di lavoro dovrà altresì riportare tale scelta organizzativa all’interno del DVR e relativi allegati, così come previsto dall’art. 29 del DLgs 81/08.

Sicurema
Sicurema

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