Gli impianti termici, messi in servizio secondo il D.M. 1 dicembre 1975, prevedono una serie adempimenti che variano in funzione del luogo di installazione e della potenzialità. Vediamo quali sono i casi in cui bisogna sottoporre tali impianti a verifiche periodiche.
Tra gli impianti termici annoveriamo:
- Tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc..)
- Tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc..).
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Tale libretto è previsto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 per tutti gli impianti termici, ed è “sostanzialmente” legato all’efficienza energetica dello stesso (e manutenzione) e non è prevista denuncia.
Per impianti avente potenzialità globale superiore ai 35 kW, l’installatore deve presentare all’INAIL, unitamente alla denuncia, la richiesta di approvazione (art. 18 del DM 01.12.75) del progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore, qualora:
- a) s’intenda effettuarne l’installazione;
- b) s’intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
- c) s’intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all’atto della prima installazione;
- d) si siano verificati incidenti o gravi avarie.
L’INAIL verifica il progetto e se tutto è conforme comunica l’esito positivo all’installatore che ne richiede la verifica di primo o nuovo impianto di esercizio. L’INAIL effettua la verifica di collaudo, con rilascio di relativo libretto.
Verifica periodica: come previsto dall’art. 22 del DM 01.12.75, ogni 5 anni l’impianto dovrà essere sottoposto a verifica periodica da parte della ATS.
Il libretto matricolare (previsto ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975) con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati a cura dall’utente sul luogo dell’impianto, ed esibiti, a richiesta, nel caso di controlli effettuati in vigilanza. Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
Verifiche periodiche
Le verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica variano in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW):
OBBLIGO VERIFICA PERIODICA | |||||
luogo di installazione impianto | P ≤ 35 kW | 35 kW < P ≤ 116 kW | P > 116 kW | Riferimento legislativo | Soggetto verificatore |
ambienti di vita
(es. abitazioni, ecc.) |
No |
Sì,
solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell’art.1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore; |
Sì | art. 22 D.M. 1.12.1975 | ASL |
ambienti di lavoro
(impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi) |
No | No | Sì | art. 22 D.M. 1.12.1975 | ASL |
ambienti di lavoro
(impianti asserviti a un processo produttivo) |
No | No | Sì | art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011 | ASL o Soggetti Abilitati [3]* |
* di cui dell’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011;
Chi effettua le visite?
INAIL: effettua preliminarmente l’esame del progetto e, previo buon esito dello stesso, provvede successivamente all’accertamento della conformità al progetto approvato, sul luogo di impianto (artt. 18 e 22, D.M. 1 dicembre 1975);
ATS: al fine di verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, effettua le verifiche periodiche ogni 5 anni (art. 22 D.M. 1 dicembre 1975);
Corpo Nazionale VV.F.: effettua le ispezioni finalizzate all’accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.);
Regioni attraverso Comuni e Province: svolgono, secondo le rispettive competenze, le ispezioni previste in materia di efficienza energetica.
Per gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, uffici aziendali) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01 dicembre 1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kW, le verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ASL, come chiarito dal Ministero del lavoro (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012).