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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: elezione o designazione e formazione secondo il CCNL

Come stabilito dall’articolo 2 del D. Lgs 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 47, c. 7 del D.Lgs. 81/08 individua tre classi di aziende ognuna delle quali, in base del numero di dipendenti, necessita di un numero minimo di RLS*:

  1. Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
  2. Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
  3. Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS

* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti

Sebbene l’elezione del RLS non è tra gli obblighi del datore di lavoro, egli dovrà ugualmente informare i lavoratori circa la possibilità di eleggere un proprio rappresentante.

Nel caso in cui i lavoratori decidessero di non procedere con l’elezione del RLS, o nel caso in cui nessun lavoratore si candidasse a ricoprire tale ruolo, si potrà fare affidamento ad un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e di Comparto (RLST) a cui sono attribuiti gli stessi compiti del RLS (art. 50 del D. Lgs 81/2008).

Una volta eletto il RLS, il datore di lavoro dovrà comunicare il nominativo all’INAIL (entro il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione) e garantire la corretta formazione del lavoratore.

La durata minima della formazione per il RLS non può essere inferiore a 32 ore di cui 12 devono riguardare i rischi specifici presenti in azienda oltre alle misure di prevenzione e protezione conseguentemente adottate. La formazione si conclude con test di apprendimento finale.

La formazione in modalità e-learning è ritenuta valida solo se indicato nel CCNL, come ad esempio:

  • CCNL per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili;
  • CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e/o delle piccole imprese industriali tradizionali di pulizia e/o di servizi integrati.

 La carica di RLS dura 3 anni, trascorsi i quali è possibile rinnovare la designazione dello stesso Rappresentante (stessa prassi anche per il RLST). Alla scadenza dei tre anni, il RLS manterrà le sue funzioni provvisoriamente fino alla nuova elezione o al rinnovo e comunque non oltre i 60 giorni dalla scadenza.

 

Sicurema
Sicurema

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