Con la pubblicazione del Decreto Legge 4/5/2023 “D.L. Lavoro”, entrato in vigore il 5/5/2023, sono state apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro, nuovi obblighi per il medico competente e il lavoratore autonomo, e sono stati modificati altri articoli del D.Lgs 81/2008.
Di seguito le modifiche e le novità introdotte dal decreto lavoro al Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
Art-18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il medico competente deve essere nominato dal Datore di lavoro o dal dirigente, non solo in base alle fattispecie indicate all’art. 41 del D.Lgs 81/2008, ma anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art.28.
Art.21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi
I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, gli artigiani ed i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D.Lgs 81/2008 relativo ai cantieri temporanei e mobili. Con questa modifica viene estesa ai lavoratori autonomi l’applicazione di tutte le norme relative alle opere provvisionali in conformità con quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/2008.
Art.25: Obblighi del medico competente
Vengono introdotti nuovi obblighi in carico al medico competente.
Il medico competente durante la visita medica all’assunzione del lavoratore deve consultare la cartella sanitaria rilasciata dal precedente lavoratore. Il medico competente terrà conto del contenuto della cartella sanitaria relativa alla precedente esperienza lavorativa nel formulare il giudizio di idoneità alla mansione. Di conseguenza il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, ha il diritto di richiedere la cartella sanitaria al datore di lavoro.
Ulteriore modifica riguarda la sostituzione temporanea del medico competente, nello specifico, in caso di grave impedimento del medico competente, il quale temporaneamente non è in grado di adempiere agli obblighi di legge, lo stesso medico comunica al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.
Art.37-Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
La Conferenza Stato Regioni , che avrebbe dovuto riunirsi lo scorso giungo 2022, dovrà individuare, oltre ai contenuti e le modalità di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e nel controllo delle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.
Art.71-Attrezzature di lavoro e obblighi del datore di lavoro– (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro anche a cura di soggetti privati con qualifica di incaricati di pubblico servizio)
Modificato il testo dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 sul tema delle verifiche periodiche delle attrezzature soggette a controlli periodici di cui all’Allegato VII (es. apparecchi di sollevamento) da parte di Enti istituzionali di controllo (INAIL, ASL, ARPA) e soggetti pubblici e privati abilitati, con l’attribuzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio anche a privati abilitati, che ora rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Art.72-Obblighi dei noleggiatori e dei conducenti in uso
Il noleggiatore di macchine, attrezzature deve acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione o del datore di lavoro che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo di macchine ed attrezzature.
Art.73-Formazione per l’uso delle attrezzature del Datore di lavoro
Viene normato l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro di provvedere, al proprio alla propria formazion e all’addestramento e all’uso sicuro di tali macchine e/o attrezzature. Sono inoltre previste sanzioni penali ai sensi di leggi in caso di mancato adempimento a tale obbligo.