Lo scorso 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha emesso la Circolare n. 51961 relativa all’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi COVID-19 ed alla proroga dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ma per rientrare in ufficio, cosa bisogna fare?
La circolare riporta i seguenti aggiornamenti:
CASI CONFERMATI COVID-19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento secondo le seguenti modalità:
- per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
- per i casi che sono sempre stati asintomatici, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, non prima di aver effettuato presso una struttura sanitaria/farmacia un test antigenico o molecolare che risulti negativo;
- per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Un regime particolare e diverso è previsto per gli operatori sanitari e per i soggetti di rientro in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
DISPOSITIVI DI PROTAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Vengono inoltre prorogate fino al 30 aprile 2023 le misure relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tali misure sono obbligatorie per tutti i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
RIENTRO IN UFFICIO
Secondo quanto riportato dalla Circolare, l’isolamento termina anche senza aver effettuato un tampone di controllo con risultato negativo (per chi è sempre stato senza sintomi) pertanto il datore di lavoro non potrà più richiedere la produzione del tampone con esito negativo per il rientro a lavoro da parte di chi è risultato positivo al COVID-19.
Ciò nonostante, come suggerito anche dall’ Assimpredil Ance, consigliamo a tutte le Aziende di:
- mantenere in vigore, come misura a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Protocollo (seppur non più obbligatorio) alleggerendolo e attualizzando le singole disposizioni in esso contenute.
- mantenere l’obbligo di tampone negativo per il rientro al lavoro.