Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n.59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Il Decreto, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al nuovo regolamento da parte dei soggetti obbligati, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del DM 59/2023, in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Inoltre, è stato fissato alla data del 15 dicembre 2023, il termine entro cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:
- La sezione dell’anagrafica degli iscritti, che comprende i dati anagrafici degli operatori e anche le autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- La sezione della tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari e i dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dei soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
Il D.M. 59/2023 elenca quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi che dovranno accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti:
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- I produttori di rifiuti pericolosi;
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari i rifiuti pericolosi;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- I comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art.2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Inoltre, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.