Back

Patente a Crediti Cantieri: cos’è, come funziona e come adeguarsi

Dal 1° ottobre 2024, la Patente a Crediti diventa obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 19/2024 che ha modificato l’art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Questa nuova misura ha lo scopo di migliorare la qualificazione e la sicurezza nei cantieri, introducendo un sistema a punti per la valutazione e il monitoraggio delle imprese.

Soggetti obbligati:

imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti nell’art.89 del D.Lgs. 81/2008 come quei luoghi in cui si svolgono lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione o altre attività di ingegneria civile.

Soggetti esonerati:

fornitori e prestatori di servizi di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti).
imprese in possesso di certificazione SOA pari o superiore alla classificazione III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
– chi è in possesso di un documento equivalente di un altro Stato.

1. Cos’è la Patente a Crediti

 

La Patente a Crediti è un sistema di qualificazione che prevede l’attribuzione di un punteggio a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Ogni titolare di patente riceve un punteggio iniziale di 30 crediti e deve mantenere un livello minimo di 15 crediti per poter continuare a operare.

 

 

 

2. Requisiti

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).
3. Scadenze e Obblighi

 

  • Fase transitoria: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024

Le imprese e i lavoratori autonomi possono continuare a operare presentando un’autocertificazione o con richiesta tramite il portale INL, utilizzando SPID o CIE, o via PEC attestando di soddisfare i requisiti richiesti per ottenere la patente a crediti.

PEC per invio autocertificazione: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione

La presentazione di questa autocertificazione consente di operare fino al 31 ottobre 2024, dopodiché sarà necessario presentare la domanda formale per ottenere la patente.

  • Dal 1° novembre 2024: domanda obbligatoria tramite portale INL

Le imprese e i lavoratori autonomi dovranno presentare la domanda per la Patente a Crediti esclusivamente tramite il portale telematico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). L’accesso al portale richiederà SPID o CIE per l’autenticazione.

  • Portale INL: sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sarà disponibile la procedura per richiedere la patente.

ATTENZIONE: A partire dal 1° novembre 2024, l’operatività senza la presentazione della domanda per la patente non sarà più consentita. La richiesta via PEC sarà insufficiente.

4. Assegnazione dei Crediti

 

– Punteggio iniziale: 30 crediti.

– Punteggio massimo: 100 crediti.

Il punteggio di base di 30 crediti può essere aumentato attraverso l’ottenimento di crediti aggiuntivi per la storicità dell’azienda o investimenti in sicurezza e formazione.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.

Requisiti per crediti aggiuntivi

Punti Max

Crediti base all’atto del rilascio della patente 30
1.     In ragione della storicità dell’azienda:
1.a Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella. 3
1.b Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella. 5
1.c Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella. 8
1.d Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella. 10
2.     Assenza di decurtazione:

Fino a 20

2.a Crediti maturati in assenza di decurtazioni

1 ogni 2 anni

3.     In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

Fino a 30

3.a Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. 5
3.b Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”. 4
3.c

i.)               Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

ii.)              Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8

3.d Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
3.e Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro 1
3.f Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
3.g Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
3.h Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3
3.i Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente 2
4.     In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti:

Fino a 10

4.a Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 1
4.b Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 2
4.c Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 4
4.d Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2
4.e Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
4.f Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2
4.g Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2
4.h Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2
4.i Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
4.l Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
4.m Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
4.n Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 2
5. Decurtazione dei Crediti

 

I crediti vengono decurtati in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro. La gravità delle infrazioni determina il numero di crediti sottratti.

Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3

Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

10

N.B. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di
quella prevista per la violazione più grave.

6. Sospensione della Patente

 

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma

7. Sanzioni per chi opera senza patente

 

Operare senza patente, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, comporta sanzioni severe:

  • Sanzione fino al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 €.
  • Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Queste sanzioni sono applicabili anche alle imprese che non riescono a completare i lavori già avviati nei cantieri a causa della perdita dei crediti necessari.

 

> Per saperne di più clicca qui e SCARICA L’INFORGRAFICA completa sulla Patente a Crediti

Sicurema
Sicurema