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Nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024

Il 9 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 9326, con la quale fornisce indicazioni relative all’applicazione del regime sanzionatorio per le imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili senza una patente a crediti valida, come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 132/2024.


 

La patente a crediti, istituita dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili.

  • Dotazione iniziale: ogni patente parte con 30 crediti, ma il punteggio può essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024.
  • Soglia minima: se il punteggio scende sotto i 15 crediti, la patente perde validità e l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare nei cantieri.
  • Eccezioni:
    • È consentita la prosecuzione dei lavori già avviati se il valore di esecuzione è superiore al 30% del totale contrattuale.
    • È ammessa l’attività nelle more del rilascio della patente, a condizione che sia stata inviata comunicazione all’INL tramite PEC.

La Nota 9326 del 9 dicembre 2024 dell’INL chiarisce alcuni aspetti relativi ai controlli e alle sanzioni all’indomani della sua introduzione con il Decreto PNRR-bis (DL 19/24) nell’art. 27 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUS). Di seguito si riportano i principali aspetti analizzati dall’INL.

1) Operatività in cantiere con patente a crediti inferiore a 15 punti Il comma 10 dell’art. 27 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri con una patente a crediti inferiore a 15 punti. Tuttavia, l’INL ha specificato che è consentito completare le attività oggetto di appalto o subappalto già in corso, purché sia stato eseguito almeno il 30% del valore contrattuale. Questa deroga si applica solo nei casi in cui il titolare della patente abbia subito una decurtazione dei crediti durante l’esecuzione di attività già avviate. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo.

2) Calcolo della sanzione amministrativa Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con una patente con meno di 15 crediti. La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, e non è soggetta a procedura di diffida.

Il calcolo della sanzione avviene con riferimento al valore del contratto, considerato al netto dell’IVA, e in caso di assenza di documentazione formale (capitolato, contratto o preventivo) la sanzione sarà pari al minimo di 6.000 euro. La responsabilità per l’accertamento della sanzione è affidata agli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

3) Interdizione e allontanamento dal cantiere. Il comma 11 dell’art. 27 prevede anche l’interdizione dell’impresa o del lavoratore autonomo dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Tale esclusione viene notificata all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4) Controlli e verifiche dei committenti e responsabili dei lavori L’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del TUS impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o del documento equivalente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. In caso di affidamento dei lavori a soggetti privi di patente o con patente inferiore a 15 crediti, il committente è soggetto a una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida.

5) Sospensione e revoca della patente. Il meccanismo di decurtazione dei crediti, la sospensione e la revoca della patente sono regolati dall’art. 27 e dalle disposizioni del D.M. n. 132/2024. L’INL ha precisato che il superamento della soglia minima di 15 crediti comporta la perdita dell’abilitazione ad operare nei cantieri. Tuttavia, è previsto il completamento dei lavori già avviati se il valore delle attività eseguite supera il 30% del contratto.

 

Scarica la nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024

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