La legge n.215 del 17 dicembre 2021, entrata un vigore il 21 dicembre 2021, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs 81/2008, “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le modifiche all’art.14 del D.Lgs 81/2008, hanno riguardato i criteri di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che il D.Lgs 81/2008 fin dalla prima pubblicazione prevedeva i criteri di sospensione per l’attività imprenditoriale. La legge n.215 ha inasprito i suddetti criteri.
L’allegato I del D.Lgs.81/2008 riporta i casi in cui è possibile incorrere nel provvedimento di sospensione dell’attività:
Possono inoltre essere adottati provvedimenti di sospensione se all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impegnato senza instaurazione del rapporto di lavoro (lavoro nero).
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) m.1159 del 7 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai provvedimenti di sospensione, che possono causare conseguenze ai beni ed alla produzione delle attività oppure possano avere ripercussioni sul funzionamento di servizi pubblici.
Nella nota viene specificato che nei casi in cui la sospensione dell’attività può determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento di sospensione. Nella nota vengono fatti alcuni esempi dove è opportuno non emanare provvedimenti di sospensione, come l’interruzione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o interruzione di scavi aperti in strade di grande traffico, demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi.
Inoltre, la sospensione di un servizio pubblico può non essere effettuata in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti di rango costituzionale come, ad esempio, attività di trasporto o fornitura di energia elettrica.
La mancata adozione del provvedimento di sospensione è ad ogni modo da considerare una soluzione estrema rispetto all’applicazione del richiamato art. 14.
Il personale ispettivo ha il compito di valutare, in rapporto alla fattispecie se è necessario o meno adottare provvedimenti di sospensione. La decisione della mancata adozione di tale provvedimento deve essere dettagliatamente motivata ai sensi dell’art. 3 della legge m.241/1990, come espressamente richiamato dall’art.14.
In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si ritenga che da esso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (è il caso dell’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che, la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Per maggiori dettagli in merito alla circolare n 1159 del 07 giugno 2022
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-DC-Giuridica-1159-07062022.pdf